Du befindest dich hier: Home » News » Der Text

Der Text

Foto: lpa

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Samstag den vom Ministerrat verabschiedeten Text zur Autonomiereform erhalten und umgehend dem Landtagspräsidenten übermittelt.

Der Ministerrat hat am 9. April den Verfassungsgesetzentwurf zur Autonomiereform gutgeheißen. Am Samstag wurde der Text des Entwurfs und des Begleitberichts von Regionenminister Roberto Calderoli an den Südtiroler Landeshauptmann übermittelt.

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat diese Dokumente unmittelbar nach Erhalt dem Landtagspräsidenten zugeschickt, damit die Texte an die Abgeordneten weitergeleitet werden können.

Die Landtage und der Regionalrat müssen gemäß Art. 103 des Autonomiestatus ihre Stellungnahmen dazu abgegeben.

Der italienische Originaltext:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

(9 aprile 2025)

Art. 1

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Regione Trentino-Alto Adige», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

b) le parole: «Province» e «Provincia», ove riferite all’ente Provincia autonoma, ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Province autonome» e «Provincia autonoma»;

c) all’articolo 4, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione e i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – »; e le parole: «potestà di emanare norme legislative» sono sostituite dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto»;

2) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;

d) all’articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del precedente articolo e dei principi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall’articolo

4, primo comma, e dei principi fondamentali»;

e) all’articolo 8, primo comma: 1) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;

2) il numero 5), è sostituito dal seguente: «5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori;»;

3) il numero 17), è sostituito dal seguente: «17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici di interesse provinciale relativi a lavori, servizi e forniture;»;

4) il numero 19), è sostituito dal seguente: «19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d’interesse provinciale e locale, ivi compresa le gestione del ciclo dei rifiuti;»;

5) al numero 24, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico;»;

6) dopo il numero 29), sono aggiunti i seguenti:

«29-bis) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;

229-ter) commercio.»;

f) all’articolo 9, primo comma:

1) il numero 3) è soppresso;

2) al numero 9), dopo le parole: «escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico» sono aggiunte, le seguenti: «in quanto disciplinate dall’articolo 13 dello Statuto;»;

g) l’articolo 12 è abrogato;

h) all’articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle Province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all’articolo 8, primo comma, numero 29-bis, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, all’attività di autorizzazione e all’attività sanzionatoria»;

i) all’articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per l’esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l’esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L’elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della Provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L’elettore che trasferisca la sua residenza nella Provincia di Trento e di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l’esercizio del diritto elettorale attivo nella Provincia. Per l’elezione dei Consigli provinciali di cui all’articolo 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali prevista dall’articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l’elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.»;

l) all’articolo 47, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.»;

m) all’articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall’ultimo censimento linguistico»;

2) al terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale.»;

n) l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

4«Art. 55. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione.»;

o) all’articolo 61, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Nei comuni della Provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.»;

p) all’articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»;

q) all’articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto sono sottoposti a intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l’intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.».

r) all’articolo 107, primo comma, dopo le parole: «del presente Statuto» sono inserite le seguenti: «recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l’esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

s) all’articolo 114, le parole: «Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region

Trentino-Südtirol/Alto Adige)».

Foto(s): © 123RF.com und/oder/mit © Archiv Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH (sofern kein Hinweis vorhanden)

Kommentare (6)

Lesen Sie die Netiquette und die Nutzerbedingungen

Du musst dich EINLOGGEN um die Kommentare zu lesen.

2025 ® © Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH/Srl Impressum | Privacy Policy | Netiquette & Nutzerbedingungen | AGB | Privacy-Einstellungen

Nach oben scrollen